Dal 2010, il sistema dei certificati di malattia in Italia è interamente telematico. Il medico curante invia il certificato direttamente all'INPS per via elettronica, e l'istituto lo mette a disposizione degli aventi diritto tramite il proprio portale online.
In pratica, questo significa che né il lavoratore né il datore di lavoro devono più gestire copie cartacee. Tutto passa dal portale INPS — ma le modalità di accesso e le informazioni visibili cambiano a seconda di chi consulta.
In questa guida vedremo: la differenza tra certificato e attestato di malattia, come consultare i documenti passo dopo passo (sia come lavoratore che come datore di lavoro), le novità introdotte nel 2026, e cosa fare concretamente dopo aver consultato un attestato per gestire l'assenza in azienda.
Certificato e attestato di malattia: qual è la differenza?
È la confusione più diffusa — e ha implicazioni dirette sulla privacy. Certificato e attestato di malattia non sono lo stesso documento.
Quando il medico curante invia telematicamente il certificato all'INPS, il sistema genera automaticamente due versioni:
- Il certificato di malattia: il documento completo, che contiene la diagnosi (la patologia riscontrata), la prognosi (date di inizio e fine della malattia) e i dati del medico. È accessibile solo al lavoratore e al medico.
- L'attestato di malattia: la versione priva della diagnosi. Contiene le date di inizio e fine malattia, il numero di protocollo univoco (PUC), l'indirizzo di reperibilità e i dati identificativi del lavoratore. È accessibile al datore di lavoro e al consulente del lavoro delegato.
Questa separazione esiste per una ragione precisa: il datore di lavoro non ha diritto di conoscere la natura della patologia del dipendente.
Per rendere le cose ancora più chiare, ecco un confronto diretto tra i due documenti.
Come consultare gli attestati di malattia come lavoratore
Se siete lavoratori dipendenti e volete verificare che il vostro certificato di malattia sia stato correttamente registrato dall'INPS, avete due possibilità. La scelta dipende dal livello di dettaglio che vi serve.
Consultazione rapida dell'attestato (senza autenticazione)
Questa è la procedura più veloce. Non richiede SPID né altre credenziali.
- Accedete alla pagina dedicata del portale INPS: Attestati malattia — Consultazione
- Inserite il numero di protocollo univoco (PUC) del certificato — è il codice che vi ha comunicato il medico al momento della visita
- Inserite il vostro codice fiscale
- Cliccate su "Cerca"
Il sistema mostrerà l'attestato con le date di inizio e fine della malattia, l'indirizzo di reperibilità e i dati identificativi. La diagnosi non sarà visibile — per quella serve l'accesso completo al certificato.
Consultazione completa del certificato (con SPID, CIE o CNS)
Se volete visualizzare il certificato completo, inclusa la diagnosi, dovete autenticarvi.
- Accedete al portale inps.it
- Cercate il servizio "Consultazione dei certificati di malattia telematici"
- Effettuate il login con SPID, CIE o CNS
- Una volta dentro, potete consultare l'intero storico dei vostri certificati di malattia
Questa modalità vi permette anche di verificare se il medico ha indicato correttamente le date e l'indirizzo di reperibilità — un dettaglio che può fare la differenza in caso di visita fiscale.
Come consultare gli attestati di malattia come datore di lavoro
Per i datori di lavoro, la consultazione degli attestati è un adempimento quotidiano. Il portale INPS mette a disposizione diverse modalità, dalla consultazione manuale fino alla ricezione automatica via PEC — una novità introdotta nel marzo 2026.
Accesso tramite il portale INPS (Cassetto previdenziale aziende)
Questa è la modalità classica, utilizzata dalla maggior parte delle aziende.
- Accedete a inps.it con le credenziali aziendali (SPID, CIE o CNS del legale rappresentante o di un delegato)
- Navigare verso il servizio "Consultazione attestati di malattia per i datori di lavoro" nel Cassetto previdenziale aziende
- Scegliete la modalità di ricerca:
- Per codice fiscale del dipendente: utile per visualizzare tutti gli attestati di un determinato lavoratore
- Per numero di protocollo (PUC): utile quando il dipendente vi ha comunicato il codice del suo certificato
- Visualizzate, scaricate in PDF o stampate gli attestati
Il sistema consente anche di scaricare la lista completa degli attestati per un determinato periodo. Si tratta di una funzione particolarmente utile per le aziende con molti dipendenti.
Consultazione tramite il consulente del lavoro
I consulenti del lavoro delegati possono accedere al servizio con le proprie credenziali professionali. Hanno visibilità sugli attestati di tutti i dipendenti delle aziende che gestiscono.
È una soluzione utile per le piccole imprese che delegano integralmente la gestione amministrativa del personale. In questo caso, potete chiedere al vostro consulente un estratto degli attestati dei vostri dipendenti per un determinato periodo.
Novità 2026 — Ricezione automatica degli attestati via PEC (Smart Task INPS)
Questa è la novità più rilevante per i datori di lavoro. Con il Messaggio INPS n. 792 del 6 marzo 2026, l'istituto ha introdotto un nuovo servizio nel Cassetto previdenziale aziende: lo Smart Task "Richiesta degli attestati di malattia".
Come funziona:
- Accedete al Cassetto previdenziale aziende con SPID, CIE o CNS
- Selezionate la funzione "Crea Smart-Task" nella sezione comunicazioni
- Scegliete "Richiesta degli attestati di malattia"
- Compilate i dati richiesti: matricola aziendale, periodo di competenza (mese di riferimento) e indirizzo PEC di destinazione
- Inviate la richiesta
Il sistema vi invierà automaticamente via PEC tutti gli attestati dei vostri dipendenti presenti nei database INPS per il mese indicato. Niente più accessi ripetuti al portale, niente più ricerche manuali.
Il servizio è accessibile anche tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, associazioni di categoria) con delega specifica. Il canale PEC garantisce la certezza giuridica della comunicazione e semplifica l'archiviazione documentale.
Cosa fare dopo aver consultato l'attestato: la gestione operativa dell'assenza
Consultare l'attestato è solo il primo passo. La vera sfida per il datore di lavoro è gestire concretamente l'assenza — e farlo nel rispetto delle norme.
Registrare l'assenza e riorganizzare i turni
Una volta verificato l'attestato, dovete:
- Registrare l'assenza nel vostro sistema di gestione del personale
- Aggiornare la pianificazione dei turni per coprire il vuoto operativo
- Comunicare la modifica al team in modo trasparente
In settori come la ristorazione, il retail o la sanità — dove i turni sono serrati e le sostituzioni urgenti — questa fase è spesso la più complessa. Un sistema di gestione delle assenze integrato con la pianificazione dei turni permette di automatizzare questo passaggio, evitando messaggi WhatsApp dell'ultimo minuto e sovrapposizioni nei turni.
Verificare l'indirizzo di reperibilità e le fasce orarie
L'attestato contiene l'indirizzo di reperibilità del dipendente durante la malattia. Se ritenete che l'assenza meriti un controllo, potete richiedere una visita fiscale all'INPS.
Le fasce di reperibilità per i lavoratori del settore privato sono:
- Dalle 10:00 alle 12:00
- Dalle 17:00 alle 19:00
Questi orari si applicano tutti i giorni, compresi sabati, domeniche e festivi. Il dipendente deve essere presente all'indirizzo indicato durante queste fasce, salvo per comprovati motivi di forza maggiore.
La richiesta di visita fiscale può essere effettuata:
- Online: tramite il portale INPS, nella sezione dedicata alle visite mediche di controllo
- Telefonicamente: al Contact Center INPS, numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164164 (da rete mobile)
Monitorare il periodo di comporto
Quando un dipendente accumula molti giorni di assenza per malattia, è fondamentale monitorare il periodo di comporto: il numero massimo di giorni di malattia che il lavoratore può totalizzare prima che il datore acquisisca il diritto di procedere al licenziamento.
Il periodo di comporto è definito dal CCNL applicabile e varia significativamente in base al contratto, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio. A titolo indicativo:
- CCNL Commercio e Terziario: 180 giorni nell'anno solare
- CCNL Turismo e Pubblici Esercizi: 180 giorni in un periodo di 12 mesi
- CCNL Metalmeccanico: da 6 a 12 mesi, a seconda dell'anzianità
Tenere traccia dei giorni cumulativi di malattia è essenziale. Un sistema di rilevazione presenze che registra automaticamente le assenze vi permette di avere il conteggio sempre aggiornato — senza fogli Excel e senza rischio di errori.
Conservare gli attestati nel rispetto del GDPR
Gli attestati scaricati dal portale INPS devono essere conservati con la stessa attenzione di qualsiasi documento contenente dati personali.
Buone pratiche:
- Conservare gli attestati in un archivio digitale protetto, con accesso limitato esclusivamente al personale autorizzato (ufficio HR, titolare, consulente del lavoro)
- Non condividere gli attestati via email non cifrata né lasciarli su scrivanie condivise
- Rispettare i tempi di conservazione previsti dalla normativa (generalmente 5 anni per la documentazione del rapporto di lavoro, salvo diverse disposizioni del CCNL)
Domande frequenti sulla consultazione attestati di malattia
Il datore di lavoro può vedere la diagnosi del dipendente?
No. Il datore di lavoro può consultare esclusivamente l'attestato di malattia, che non contiene la diagnosi. La patologia è un dato sanitario protetto dal GDPR e visibile solo al lavoratore e al medico curante. Se un datore di lavoro riceve informazioni sulla diagnosi, si tratta di una violazione della privacy del dipendente.
Serve lo SPID per consultare gli attestati di malattia?
Dipende dal profilo. Il lavoratore può consultare il proprio attestato (senza diagnosi) inserendo semplicemente il numero di protocollo e il codice fiscale, senza alcuna autenticazione. Per accedere al certificato completo (con diagnosi), serve lo SPID, CIE o CNS. Il datore di lavoro deve sempre autenticarsi con credenziali aziendali (SPID, CIE o CNS) per accedere al Cassetto previdenziale.
Come si trova il numero di protocollo (PUC) del certificato?
Il PUC viene comunicato dal medico curante al momento del rilascio del certificato telematico. Il lavoratore lo trova nel promemoria cartaceo rilasciato dal medico dopo la visita. In alternativa, può essere recuperato accedendo al portale INPS con SPID. Il dipendente è tenuto a comunicare il PUC al datore di lavoro, su richiesta, per facilitare la consultazione.
Il dipendente deve ancora consegnare il certificato cartaceo al datore di lavoro?
No. Dal 2010, l'obbligo di consegna cartacea è stato abolito con l'introduzione della trasmissione telematica. Il datore di lavoro consulta direttamente gli attestati sul portale INPS. Tuttavia, è buona prassi che il dipendente comunichi tempestivamente al datore il numero di protocollo (PUC) e le date di assenza previste, per consentire una gestione rapida dell'assenza e la riorganizzazione dei turni.
Come posso ricevere automaticamente gli attestati dei miei dipendenti?
Dal marzo 2026, l'INPS ha introdotto lo Smart Task "Richiesta degli attestati di malattia" nel Cassetto previdenziale aziende. Potete richiedere l'invio automatico degli attestati a un indirizzo PEC per una competenza mensile specifica. Il servizio è accessibile anche tramite intermediari abilitati. L'INPS ha annunciato una futura evoluzione con attivazione automatica per 12 mesi consecutivi. Fonte: Messaggio INPS n. 792 del 6 marzo 2026.





