Dare le dimissioni sembra semplice. In realtà, un errore nella procedura può costarvi caro: fino a 30 giorni di lavoro in più o una trattenuta economica sull'ultima busta paga.
Dal 2016, la legge italiana impone di presentare le dimissioni esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale del Ministero del Lavoro. Ma la procedura cambia a seconda del tipo di dimissioni: volontarie, per giusta causa, in periodo di prova, in periodo protetto o per fatti concludenti (la grande novità 2025).
In questa guida troverete tutto ciò che serve: le 5 tipologie di dimissioni, la procedura online step-by-step, le regole sul preavviso, il simulatore interattivo per sapere subito quale procedura seguire, e le novità normative 2025-2026 che ogni lavoratore dovrebbe conoscere.
Cosa sono le dimissioni e quali tipologie esistono
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore con cui si comunica la volontà di interrompere il rapporto di lavoro. Non serve il consenso del datore di lavoro: una volta inviate, le dimissioni producono effetto.
Il fondamento giuridico è l'art. 2118 del Codice Civile, che disciplina il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con obbligo di preavviso.
Ma attenzione: non tutte le dimissioni seguono la stessa procedura. Esistono cinque tipologie distinte, ciascuna con regole proprie.
Le dimissioni volontarie e quelle per giusta causa rappresentano la stragrande maggioranza dei casi. Vediamo come funziona la procedura telematica obbligatoria.
Come dare le dimissioni online: la procedura telematica step-by-step
Cosa serve: SPID, CIE o intermediario
Per presentare le dimissioni in autonomia, dovete possedere una di queste credenziali digitali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attivabile sul portale dell'AGID
- CIE (Carta d'Identità Elettronica)
Se non avete né SPID né CIE, potete rivolgervi a un soggetto abilitato che gestirà la procedura per vostro conto:
- Patronati
- Organizzazioni sindacali
- Consulenti del lavoro
- Enti bilaterali
- Sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
I 7 passaggi della procedura online
Ecco la procedura completa per dare le dimissioni telematiche in autonomia:
1. Accedete al portale. Collegatevi a servizi.lavoro.gov.it e autenticatevi con SPID o CIE.
2. Selezionate "Dimissioni Volontarie" nella sezione dedicata ai servizi per il cittadino.
3. Cliccate su "Entra". Verrete così reindirizzati al modulo di inserimento.
4. Selezionate "Inserisci nuova dimissione". Il sistema recupererà automaticamente i dati del vostro rapporto di lavoro dalle Comunicazioni Obbligatorie (per rapporti iniziati dal 2008 in poi).
5. Verificate i dati. Controllate con attenzione sia i vostri dati personali (Sezione 1) che quelli del datore di lavoro (Sezione 2). Verificate in particolare che l'indirizzo PEC dell'azienda sia corretto. Potete farlo su Inipec.gov.it.
6. Scegliete il tipo e la data di decorrenza. Selezionate un'opzione tra: dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale. Poi indicate la data di decorrenza.
7. Salvate e inviate. Il modulo verrà inviato automaticamente via PEC al datore di lavoro (dall'indirizzo dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it) e all'ITL competente. Riceverete una ricevuta con codice identificativo e marca temporale.
Dopo l'invio: revoca entro 7 giorni
Una volta inviate, le dimissioni possono essere revocate entro 7 giorni di calendario dalla data di trasmissione. La revoca si effettua attraverso la stessa procedura telematica sul portale servizi.lavoro.gov.it.
Dopo i 7 giorni, la revoca non è più possibile e le dimissioni diventano definitive.
🧭 Simulatore: quale procedura per le vostre dimissioni?
Non tutte le dimissioni seguono la stessa strada. Il simulatore interattivo qui sotto vi guida in pochi click verso la procedura corretta in base alla vostra situazione: contratto, periodo di prova, maternità/paternità, giusta causa.
Selezionate le opzioni che corrispondono al vostro caso e otterrete immediatamente le istruzioni specifiche.
Il preavviso: quanto dura e cosa succede se non lo rispettate
Il preavviso di dimissioni è il periodo di tempo che intercorre tra la comunicazione delle dimissioni e l'ultimo giorno effettivo di lavoro. La sua durata dipende da tre fattori: il CCNL applicato, il livello di inquadramento e l'anzianità di servizio.
Ecco qualche ordine di grandezza per i CCNL più diffusi:
- CCNL Commercio e Terziario, da 15 a 90 giorni di calendario
- CCNL Metalmeccanici, da 7 giorni a 4 mesi
- CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, da 15 giorni a 6 mesi
Conseguenze del mancato preavviso
Se non rispettate il preavviso e non sussiste una giusta causa, il datore di lavoro può trattenere un'indennità sostitutiva dalla vostra ultima busta paga.
Il calcolo è semplice: retribuzione lorda giornaliera × giorni di preavviso non lavorati.
💡 Esempio pratico: Con una retribuzione lorda di 1.800€/mese e 20 giorni di preavviso non rispettati, la trattenuta sarà circa: 1.800€ ÷ 30 × 20 = 1.200€.
Per conoscere con precisione i giorni di preavviso previsti dal vostro CCNL, livello e anzianità, utilizzate il nostro calcolatore interattivo del preavviso dimissioni con le tabelle complete per Commercio, Metalmeccanici e Turismo.
Dimissioni per fatti concludenti: la novità 2025
Dal 12 gennaio 2025, il legislatore italiano ha introdotto una nuova forma di cessazione del rapporto di lavoro: le dimissioni per fatti concludenti (o dimissioni implicite).
Cos'è e come funziona
Con la Legge 203/2024 (Collegato Lavoro), è stato aggiunto il comma 7-bis all'art. 26 del D.Lgs. 151/2015. In pratica: se un lavoratore è assente dal lavoro senza giustificazione per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per più di 15 giorni, il datore di lavoro può considerare il rapporto risolto per volontà implicita del lavoratore.
La procedura lato datore di lavoro
Quando il termine di assenza ingiustificata viene superato, il datore di lavoro che intende far valere questa procedura deve:
- Inviare una PEC all'Ispettorato del Lavoro (INL) territorialmente competente, con i dati del lavoratore e i recapiti disponibili.
- Effettuare la comunicazione UNILAV di cessazione al Centro per l'Impiego, con il codice specifico "1Y".
- L'INL può decidere di verificare entro 30 giorni, contattando il lavoratore per accertare se l'assenza è giustificata (forza maggiore, comportamento scorretto del datore, malattia non comunicata).
Le conseguenze per il lavoratore
L'aspetto più critico riguarda la NASpI: le dimissioni per fatti concludenti sono considerate una cessazione volontaria del rapporto. Il lavoratore non ha diritto all'indennità di disoccupazione.
La giurisprudenza su questo nuovo istituto è ancora in evoluzione. Il Tribunale di Milano (10 novembre 2025) e il Tribunale di Trento (5 giugno 2025) hanno già emesso sentenze con interpretazioni parzialmente divergenti, soprattutto riguardo al rapporto tra i termini dei CCNL e il termine legale di 15 giorni.
Come comunicare le dimissioni al datore di lavoro
La procedura telematica è l'aspetto formale. Ma comunicare la decisione al datore di lavoro è un passaggio umano che merita altrettanta attenzione.
Prima della procedura online
- Scegliete il momento giusto. Evitate picchi di affluenza (festività, turni critici, deadline importanti). Chiedete un incontro privato con il vostro responsabile.
- Comunicate di persona: unn incontro faccia a faccia è sempre preferibile. Spiegate le vostre motivazioni in modo professionale e positivo, senza critiche verso l'azienda o i colleghi.
- Proponete un passaggio di consegne. Documentate le attività in corso, i contatti chiave, le procedure operative. È un gesto di professionalità che lascia un ricordo positivo.
La lettera di dimissioni (non obbligatoria ma consigliata)
Anche se dal 2016 la lettera cartacea non è più obbligatoria, molte aziende la richiedono come cortesia interna. Se vi viene chiesta, includete:
- Data e intestazione con i dati dell'azienda
- Dichiarazione chiara della volontà di dimettersi
- Riferimento al periodo di preavviso e data dell'ultimo giorno di lavoro
- Un ringraziamento per l'esperienza maturata
Dopo le dimissioni: diritti e spettanze del lavoratore
Indipendentemente dal tipo di dimissioni, il lavoratore mantiene sempre diritto a:
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto) calcolato su tutta la retribuzione e l'anzianità maturata, senza penalizzazioni
- Ferie non godute, pagate nell'ultima busta paga
- Ratei di tredicesima e quattordicesima, calcolati pro-rata
- Certificazione Unica (CU), da richiedere entro il 31 marzo dell'anno successivo
NASpI: attenzione alle regole
Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), perché si tratta di una cessazione volontaria del rapporto.
Fanno eccezione:
- Dimissioni per giusta causa (art. 2119 C.C.) , come mancato pagamento stipendio, mobbing, trasferimento illegittimo, demansionamento grave
- Dimissioni in periodo protetto, presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre entro il primo anno di vita del bambino (o dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione)
Per un approfondimento completo sulle dimissioni durante maternità e paternità (procedura, NASPI, esonero preavviso e alternative), consultate la nostra guida alle dimissioni durante il congedo parentale.
FAQ — Le domande più frequenti sulle dimissioni
Come si danno le dimissioni online nel 2026?
Accedete al portale servizi.lavoro.gov.it con SPID o CIE, selezionate "Dimissioni Volontarie", compilate il modulo con i vostri dati e quelli del datore di lavoro, indicate la data di decorrenza (il giorno dopo l'ultimo giorno di lavoro) e inviate. In alternativa, potete rivolgervi a un patronato o consulente del lavoro che gestirà la procedura per vostro conto.
Quanti giorni di preavviso servono per dare le dimissioni?
Dipende dal CCNL applicato, dal livello di inquadramento e dall'anzianità di servizio. Per esempio, nel CCNL Commercio si va da 15 a 90 giorni di calendario. Se non rispettate il preavviso, il datore può trattenere l'indennità sostitutiva dall'ultima busta paga. Consultate il nostro calcolatore del preavviso per il calcolo esatto.
È possibile revocare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì, avete 7 giorni di calendario dalla data di trasmissione per revocare le dimissioni, sempre tramite il portale servizi.lavoro.gov.it. Dopo i 7 giorni, la revoca non è più possibile e le dimissioni sono definitive.
Le dimissioni volontarie danno diritto alla NASpI?
No. Le dimissioni volontarie non danno diritto all'indennità di disoccupazione. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre entro il primo anno di vita del bambino.
Come dare le dimissioni senza SPID?
Se non avete SPID né CIE, potete rivolgervi a un patronato, un'organizzazione sindacale, un consulente del lavoro o una sede dell'Ispettorato del Lavoro. Questi soggetti abilitati compileranno e invieranno il modulo per vostro conto, senza bisogno di credenziali digitali.
Cosa sono le dimissioni per fatti concludenti introdotte nel 2025?
Con la Legge 203/2024 (Collegato Lavoro), se un lavoratore è assente senza giustificazione per oltre 15 giorni (o il termine previsto dal CCNL), il datore di lavoro può attivare una procedura che qualifica l'assenza come dimissioni volontarie. In questo caso, il lavoratore perde il diritto alla NASpI. L'INL può intervenire per verificare che il lavoratore non fosse impossibilitato a comunicare l'assenza.
Le dimissioni durante il periodo di prova richiedono la procedura telematica?
No. Durante il periodo di prova, le dimissioni possono essere comunicate con una lettera scritta (raccomandata o PEC) senza obbligo di procedura telematica e senza preavviso. Il rapporto si risolve immediatamente.




