Il contratto di apprendistato è una delle porte d'ingresso più utilizzate nel mercato del lavoro italiano per chi ha tra i 15 e i 29 anni. Non è un tirocinio, non è uno stage: è un vero contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la particolarità di unire stipendio e formazione professionale.
Se stai per firmarne uno, o se sei un'azienda che valuta di assumere un apprendista: ecco le 9 cose più importanti da sapere per non farti trovare impreparato.
1. Cos'è davvero il contratto di apprendistato
L'apprendistato è definito dal D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47) come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. In pratica: lavori, percepisci uno stipendio, ma allo stesso tempo l'azienda si impegna a formarti attraverso un percorso strutturato.
A differenza di un contratto ordinario, l'apprendistato è "a causa mista": accanto allo scambio lavoro-retribuzione c'è un obbligo formativo concreto e verificabile. Se l'azienda non rispetta questo obbligo, il contratto rischia di essere riqualificato come rapporto di lavoro ordinario fin dall'inizio, con perdita dei benefici contributivi.
2. Esistono 3 tipologie di apprendistato, non una sola
Molti pensano che "apprendistato" sia un contratto unico, ma la legge ne prevede tre, ciascuno con destinatari e finalità diverse:
- Apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale): rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni, permette di conseguire una qualifica triennale, un diploma quadriennale o un certificato IFTS, alternando scuola e lavoro.
- Apprendistato professionalizzante (o "contratto di mestiere"): il più diffuso in assoluto, riservato a chi ha tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica), utilizzabile in qualsiasi settore per acquisire una qualificazione professionale.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca: pensato per chi ha tra 18 e 29 anni e vuole conseguire titoli universitari, master, dottorati di ricerca o accedere a professioni ordinistiche tramite il praticantato.
3. I limiti di età cambiano in base alla tipologia
L'età non è uguale per tutti i tipi di apprendistato:
- Primo livello: dai 15 ai 25 anni.
- Professionalizzante: dai 18 ai 29 anni (o 17 con qualifica già acquisita); nessun limite di età per chi è disoccupato o iscritto alle liste di mobilità.
- Alta formazione e ricerca: dai 18 ai 29 anni.
4. La durata non è fissa: dipende dal CCNL
Non esiste una durata unica valida per tutti. Per l'apprendistato professionalizzante, il CCNL applicato stabilisce la durata minima e massima, che generalmente non supera i 3 anni, elevabili fino a 5 per specifici profili individuati dalla contrattazione collettiva. Per il primo livello, la componente formativa non può superare i 3 anni (4 in caso di diploma quadriennale). La regola pratica è semplice: la durata deve essere coerente con quanto l'apprendista deve effettivamente imparare.
5. Lo stipendio è progressivo, non fisso
Uno degli aspetti che genera più dubbi riguarda la retribuzione. L'apprendista guadagna meno di un lavoratore già qualificato, ma la cifra cresce anno dopo anno secondo percentuali stabilite dal CCNL di riferimento. Un esempio tipico: se un lavoratore qualificato ha una retribuzione annua lorda di 28.000 euro, un apprendista al primo anno può percepire circa 19.000 euro lordi, per poi avvicinarsi progressivamente al 90-100% dello stipendio pieno entro il terzo anno. L'apprendista ha comunque diritto a tutte le maggiorazioni previste (straordinari, lavoro notturno, festività) e alla tredicesima mensilità.
6. I contributi agevolati sono il vero vantaggio per le aziende
Il motivo principale per cui molte imprese scelgono l'apprendistato riguarda il risparmio contributivo:
- Aziende fino a 9 dipendenti: aliquota contributiva ridotta al 10% per tutta la durata del contratto (con percentuali ancora più basse nei primi anni in alcuni casi specifici).
- Aziende con 10 o più dipendenti: aliquota all'11,61%.
- Un contratto a tempo indeterminato ordinario, per confronto, ha un'aliquota piena intorno al 23,81% a carico del datore di lavoro.
A questo si aggiungono la deducibilità di spese e contributi ai fini IRAP e l'esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti per determinati adempimenti di legge.
7. Il piano formativo individuale (PFI) è obbligatorio
Ogni apprendistato deve avere un Piano Formativo Individuale, redatto per iscritto entro 30 giorni dalla firma del contratto (art. 42, comma 5, D.Lgs. 81/2015). Non è un dettaglio burocratico: la sua assenza o inadeguatezza espone l'azienda a sanzioni amministrative e può portare alla trasformazione automatica del rapporto in un contratto ordinario, con recupero dei contributi agevolati risparmiati fino a quel momento.
È inoltre previsto un tutor aziendale, che può seguire al massimo 5 apprendisti (salvo deroghe previste dalla contrattazione collettiva) e che deve avere un inquadramento e un'anzianità adeguati al profilo da formare.
8. Cosa succede alla fine del periodo di apprendistato
Al termine del percorso formativo, il datore di lavoro ha 30 giorni di tempo per recedere liberamente dal contratto, senza obbligo di motivazione, corrispondendo però il preavviso contrattuale. Se non esercita questa facoltà entro il termine, il contratto si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ordinario. Attenzione: se l'azienda recede in modo scorretto o non rispetta le condizioni di mantenimento in servizio, può perdere il beneficio contributivo e dover restituire gli incentivi ricevuti.
9. Le novità più recenti da tenere d'occhio
La normativa sull'apprendistato continua a evolversi. Tra gli aggiornamenti più rilevanti degli ultimi mesi:
- Con il Collegato Lavoro (in vigore da gennaio 2025), un apprendistato di primo livello può ora trasformarsi anche in apprendistato di alta formazione e ricerca, e non più solo in professionalizzante: chi consegue un diploma può proseguire nella stessa azienda fino alla laurea.
- Dal 2025 sono stati eliminati alcuni vincoli nella trasformazione tra le diverse tipologie di apprendistato.
- La possibilità di assumere con apprendistato anche nella Pubblica Amministrazione, per laureati under 24, resta attiva fino al 31 dicembre 2026.
Domande frequenti sul contratto di apprendistato
L'apprendistato dà diritto alla disoccupazione (NASpI)?In genere no, perché nella maggior parte dei casi il contratto si trasforma in un rapporto di lavoro ordinario. Solo nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, in specifiche condizioni, può maturare il diritto alla NASpI.
Un apprendista ha diritto a ferie, malattia e tredicesima?Sì. L'apprendista ha esattamente gli stessi diritti di un lavoratore dipendente ordinario: ferie, malattia, maternità, tredicesima e TFR sono garantiti allo stesso modo, anche se la retribuzione di base è più bassa.
Si può essere assunti due volte come apprendisti nella stessa azienda?No, non è possibile per la stessa mansione, né in modo consecutivo né in sequenza: l'apprendistato serve a formare, non a rinnovare gli sgravi contributivi.
Quanti apprendisti può assumere un'azienda?Il numero di apprendisti non può superare un rapporto massimo rispetto ai lavoratori qualificati già in forza (generalmente 3 a 2), variabile in base al CCNL applicato.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al 2026. Per una valutazione specifica del proprio caso, si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un professionista abilitato.


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